Sez. 3, Sentenza n. 2507 del 30/04/1979 (Rv. 398833 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - ABITUALE PAGAMENTO TARDIVO - TOLLERANZA DEL LOCATORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INOPERATIVITA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - ABITUALE PAGAMENTO TARDIVO - TOLLERANZA DEL LOCATORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INOPERATIVITA.*
L'abituale tolleranza del locatore nel ricevere con ritardo il canone, rende inoperante la clausola risolutiva espressa: essa non esclude peraltro la pretesa di ottenere il ripristino della rigorosa osservanza degli obblighi contrattuali, ma tale pretesa puo spiegare effetti solo per l'avvenire e non puo essere addotta per trarre conseguenze giuridiche sfavorevoli al conduttore per le prestazioni gia scadute. (V 1247/78, mass n 390603; (V 1656/73, mass n 364548; (V 2460/71, mass n 353452; (V 1415/67, mass n 328044; (V 1498/66, mass n 322977).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)