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Sez. 3, Sentenza n. 1415 del 16/06/1967 (Rv. 328044 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA DEL CONDUTTORE - NECESSITA - TOLLERANZA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1967-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328044-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA DEL CONDUTTORE - NECESSITA - TOLLERANZA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di locazione, il solo ritardo materiale nel pagamento del canone non e sufficiente a legittimare la risoluzione del rapporto locatizio, ma occorre a tal fine che la morosita sia imputabile ad una condotta dolosa o colposa del conduttore, la quale riveli il manifesto proposito di sottrarsi all'adempimento senza giustificato motivo. Tra le ragioni che possono escludere l'inadempimento colposo del conduttore rientra la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito, sempre quando essa si sia consolidata attraverso un comportamento abituale e tuttora in atto, nel senso che non sia intervenuta, in epoca recente, una contraria manifestazione di volonta rivolta ad esigere la puntuale osservanza del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)