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Sez. L, Sentenza n. 15062 del 06/06/2008 (Rv. 603699 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE | Inadempimento del terzo - Responsabilità dell'agente - Condizioni - Limiti - Art. 1746, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 2, della legge n. 65 del 1999 - Applicazione retroattiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603699-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DELL'AGENTE - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1746, terzo comma, cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 28, comma 2, della legge n. 65 del 1999) che vieta ogni patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità anche solo parziale per l'inadempimento del terzo, consentendo, eccezionalmente ed a precise condizioni, la concessione di apposita garanzia da parte dell'agente con riferimento a singoli affari, si applica, in assenza di una disciplina transitoria che ne preveda l'applicazione retroattiva, unicamente ai patti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore o tutt'al più alle obbligazioni nate da tali patti successivamente alla data indicata e non anche alla fase di adempimento di tali obbligazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746 com. 3, Legge 21/12/1999 num. 65 art. 28 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)