Sez. L, Sentenza n. 1359 del 04/02/1993 (Rv. 480678 - 01)
Agenzia (contratto di) - Obblighi dell'agente - In genere | Patto dello star del credere - Oggetto - Pattuizione del rischio dell'agente in misura superiore a quella prevista dal contratto collettivo - Nullità - Collegamento della responsabilità per lo star del credere alla generica violazione degli obblighi ex art. 1746 cod. civ. - Influenza - Esclusione.
Agenzia (contratto di) - Obblighi dell'agente - In genere
Nel rapporto di agenzia, il patto così detto dello star del credere (per cui l'agente, in relazione agli affari non andati a buon fine, non solo non percepisce alcuna provvigione, ma partecipa anche al rischio di impresa sopportando in parte - a prescindere da qualsiasi colpa o dolo - le perdite subite dall'imprenditore preponente, come conseguenza dell'inadempimento dei clienti da lui procurati) non consente di trasferire sull'agente il detto rischio oltre la misura massima prevista dagli accordi collettivi e, pertanto, è affetto da nullità parziale il patto con cui l'agente si impegna a tenere indenne il preponente delle perdite subite per l'inadempimento del terzo contraente in misura superiore a quella suddetta, qualunque sia il congegno negoziale utilizzato dalle parti ed anche quando la responsabilità per lo star del credere sia collegata alla generica violazione degli obblighi stabiliti per l'agente dall'art. 1746 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1746
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)