Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 29/10/2005 (Rv. 584645 - 01)
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI | Fideiussione con importo in bianco - Equivalenza alla fideiussione "omnibus" - Modifica dell'art. 1938 cod. civ. da parte della legge n. 154 del 1992 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Estensione della garanzia ai debiti sorti successivamente - Necessità di una nuova convenzione - Silenzio del garante - Irrilevanza.
FIDEJUSSIONE - PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI
La fideiussione rilasciata mediante la firma di un foglio in bianco, con conferimento al creditore del potere di fissare successivamente l'entità massima dell'obbligazione di garanzia, ha natura di fideiussione "omunibus", e, qualora sia stata stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 cod. civ., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi; per questi ultimi, occorrendo una nuova convenzione fideiussoria nelle forme richieste dall'art. 1937 cod. civ., l'indicazione dell'importo massimo garantito presuppone un'espressa dichiarazione di volontà, che non può mai risultare da un comportamento attuativo o dal silenzio serbato dal garante, il quale sia rimasto inerte di fronte ad una lettera raccomandata recante la comunicazione dell'importo massimo garantito unilateralmente indicato dalla banca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)