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Sez. 1, Sentenza n. 9480 del 07/09/1999 (Rv. 529703 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Trasferimento del bene - Momento determinativo - Conseguenze - Offerte in aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529703-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE

Nell'espropriazione immobiliare esattoriale - disciplinata, per quanto non previsto dagli artt. 46 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, dalla normativa del codice di procedura civile, ex art. 45, terzo comma, di detto decreto - trova applicazione, non essendo derogato da tali disposizioni speciali, l'art. 586 cod. proc. civ. e, pertanto, l'effetto traslativo del diritto sul bene pignorato non si verifica nel momento del deposito, da parte dell'aggiudicatario, del prezzo in cancelleria ai sensi dell'art. 88 del decreto n. 602 del 1973, bensì da quello del (necessario e) successivo decreto di trasferimento a norma dell'art. 586 citato, con la conseguenza che sono ammesse, nell'esecuzione in questione, le offerte di aumento di sesto di cui all'art. 584 cod. proc. civ., non precluse da un trasferimento già avvenuto del diritto sul bene staggito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)