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Sez. 3, Sentenza n. 15201 del 19/07/2005 (Rv. 583381 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RISCATTO E DEVOLUZIONE ALLO STATO | Provvedimento del giudice dell'esecuzione ex art. 87 d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione direttamente con ricorso per cassazione da parte dei creditori procedenti ed intervenuti - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583381-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - RISCATTO E DEVOLUZIONE ALLO STATO

Contro il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione (ai sensi dell'art. 87 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) di devoluzione allo Stato dell'immobile sottoposto all'esecuzione disciplinata dagli artt. 45 e seguenti del citato d.P.R. n. 602 del 1973, ovvero contro il provvedimento con cui detto giudice revochi una devoluzione precedentemente disposta, i soggetti che si ritengano eventualmente lesi dal provvedimento medesimo (tra cui lo Stato) possono avvalersi del rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., mentre si profila inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione poiché tale provvedimento difetta del connotato della definitività.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 87 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)