Sez. U, Sentenza n. 5255 del 07/05/1993 (Rv. 482246 - 01)
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - In genere | Offerta in aumento di sesto - Ammissibilità - Originario aggiudicatario - Legittimazione a partecipare alla riapertura della gara - Sussistenza - Opposizioni agli atti esecutivi provenienti da soggetti diversi dal contribuente, suoi familiari e coobbligati - Ammissibilità.
Riscossione delle imposte - Riscossione delle imposte sui redditi (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Modalità di riscossione - Riscossione coattiva - Espropriazione forzata - Espropriazione immobiliare - In genere
L'espropriazione immobiliare esattoriale, disciplinata dagli artt. 46 e ss. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce un procedimento esecutivo speciale, che deroga parzialmente alle disposizioni dettate dal codice di procedura civile, ma non si sottrae, in nessuna delle sue fasi, alla giurisdizione ordinaria ed anzi è assoggettato anche a tali disposizioni, ove le stesse non siano espressamente derogate dalle concorrenti norme speciali. Ne consegue che anche nell'ambito del detto procedimento sono ammesse, da un lato, le offerte in aumento di sesto, di cui all'art. 584 cod. proc. civ., con legittimazione dell'originario aggiudicatario provvisorio a partecipare alla riapertura della gara, e, dall'altro lato, le opposizioni agli atti esecutivi provenienti da soggetti diversi dal contribuente, suoi familiari e coobbligati, operando il divieto delle opposizioni stesse, posto dall'art. 54, secondo comma del d.P.R. n. 602 del 1973 - senza che ciò violi il diritto di difesa degli interessati - con esclusivo riguardo a questi ultimi soggetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)