Sez. 5, Sentenza n. 18836 del 09/07/2013 Ud. (dep. 07/05/2014) Rv. 260195 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di un'aggravante in accoglimento dell'appello dell'imputato - Conferma del giudizio di equivalenza e del trattamento sanzionatorio - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In tema di impugnazioni, qualora sia stata riconosciuta nei confronti di soggetto minorenne l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991 ed una aggravante ulteriore, ritenute equivalenti alle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione, in accoglimento dell'appello dell'imputato, della seconda aggravante non comporta l'inevitabile riduzione del trattamento sanzionatorio, potendo il giudizio di comparazione risolversi in termini identici e, pertanto, essere confermato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)