Sez. 6, Sentenza n. 2306 del 15/10/2013 Cc. (dep. 20/01/2014) Rv. 258240 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Appello del solo imputato - Esclusione dell'aggravante della quantità ingente di sostanze stupefacenti - Conseguente riconoscimento della recidiva in forma meno grave - Eliminazione dell'aumento di pena relativo alla circostanza esclusa e conferma degli ulteriori incrementi per le altre aggravanti - Legittimità - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo imputato di una sentenza di condanna in tema di stupefacenti, escluda l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, e, conseguentemente, l'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva previsto dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., ridetermini, poi, la pena eliminando l'aumento per l'aggravante di cui al citato art. 80 e lasciando, invece, inalterati gli ulteriori incrementi della pena base, relativi alle altre circostanze aggravanti e alla recidiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)