Sez. 6 - 1, Sentenza n. 14974 del 06/09/2012 (Rv. 624063 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Giurisprudenza della Corte E.D.U. in giudizi amministrativi di lunga durata - Effetti sulla liquidazione dell'indennizzo da parte del giudice nazionale in casi analoghi - Fattispecie relativa a materia pensionistica.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la Corte E.D.U. (le cui pronunce costituiscono un fondamentale punto di riferimento per il giudice nazionale nell'interpretazione delle disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata davanti alle giurisdizioni amministrative, nei quali gli interessati non risultavano aver sollecitato la trattazione o la definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha liquidato un indennizzo forfetario per l'intera durata del giudizio che, suddiviso per il numero di anni, ha oscillato, di regola, tra gli importi di euro 350 e quello di euro 550 per anno; il giudice nazionale deve, quindi, liquidare l'importo complessivo dell'indennizzo alla luce di tali orientamenti della Corte di Strasburgo, dettati in casi analoghi, con la conseguenza che in relazione ad un giudizio in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei Conti, definito in primo grado con sentenza di rigetto dopo circa ventiquattro anni, non deve scendersi al di sotto della soglia complessiva di 12.000 euro.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)