Sez. 6 - 1, Sentenza n. 5914 del 13/04/2012 (Rv. 621836 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo amministrativo - Mancata presentazione della istanza di prelievo - Art. 54 d.l. n. 112 del 2008, conv. in legge n. 133 del 2008 - Irragionevole durata del processo per la durata successiva all'entrata in vigore del predetto art. 54 - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo amministrativo (nella specie iniziato nel 1996), la mancata proposizione dell'istanza di prelievo rende improponibile la domanda di equa riparazione (nella specie proposta nel 2009) nella parte concernente la durata del giudizio presupposto successiva alla data (del 25 giugno 2008) di entrata in vigore dell'art. 54 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008 n. 133, che, avendo configurato la suddetta istanza di prelievo come "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, deve sussistere al momento del deposito della stessa, ai fini della sollecita definizione del processo amministrativo in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, fermo restando che l'omessa presentazione dell'istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/2011 num. 195 art. 1 com. 3 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)