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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5317 del 04/03/2011 (Rv. 617059 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Procedimento dinanzi al TAR - Mancanza dell'istanza di prelievo o ritardata presentazione della stessa - Norma di cui all'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 - Irretroattività - Sussistenza - Durata del processo presupposto nel periodo anteriore - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617059-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'innovazione introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ai sensi dell'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, lascia sussistere la irragionevole durata del processo presupposto, ove sussista la violazione delle norme della citata legge n. 89 del 2001, con riguardo al periodo anteriore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)