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Sez. L, Sentenza n. 4331 del 03/07/1981 (Rv. 415023 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415023-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA - ESCLUSIONE.*

In materia di appello secondo il nuovo rito del lavoro, il termine di sessanta giorni, entro cui il Presidente del tribunale, ai sensi dell'art 435, primo comma, cod proc civ, deve nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione davanti al collegio, non ha carattere perentorio, bensi solo ordinatorio, essendo privo di autonoma funzione nel regime delle impugnazioni, e, percio, la sua inosservanza non comporta l'improcedibilita del gravame. (V 710/77, mass n 384288; (Conf 681/78, mass n 390020).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)