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Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 29/05/1986 (Rv. 446554 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINE - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446554-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINE - PERENTORIETÀ - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Nel giudizio d'appello regolato dal rito delle controversie di lavoro, il termine di sessanta giorni entro cui il Presidente, ai sensi del secondo comma dell'art. 435 cod. proc. civ., deve nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione davanti al collegio non ha carattere perentorio bensì ordinatorio, essendo privo di autonoma funzione nel regime delle impugnazioni, con la conseguenza che la sua inosservanza non comporta l'improcedibilità del gravame. (Conf 681/78, mass n 390020; (Conf 4331/81, mass n 415023; (Conf 4496/81, mass n 415206).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)