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Sez. L, Sentenza n. 681 del 13/02/1978 (Rv. 390020 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA NOMINA DEL GIUDICE RELATORE E LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CARATTERE ORDINATORIO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390020-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - TERMINE DI SESSANTA GIORNI PER LA NOMINA DEL GIUDICE RELATORE E LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CARATTERE ORDINATORIO - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DELL'APPELLO - ESCLUSIONE.*

Il termine di sessanta giorni, entro cui il Presidente del tribunale, ai sensi dell'art 435, primo comma, cod proc civ, deve nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione davanti al collegio, non ha carattere perentorio, bensi solo ordinatorio, essendo privo di un'autonoma funzione nel regime delle impugnazione, e, percio, la sua inosservanza non comporta l'improcedibilita dell'appello. (V 710/77, mass n 384288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)