Sez. 1, Sentenza n. 12769 del 12/02/2016 Cc. (dep. 29/03/2016) Rv. 266691 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies, D.L. n. 306 del 1992 - Confisca sopravvenuta disposta con sentenza non definitiva - Conseguenze - Impugnazione in sede cautelare volta ad ottenere la restituzione dei beni - Inammissibilità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, qualora venga disposta, con la sentenza di condanna in primo grado, la confisca dei beni sequestrati all'imputato, questi potrà far valere il proprio diritto alla restituzione dei beni solo attraverso lo strumento dell'impugnazione della sentenza ex art. 579, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguente inammissibilità dell'impugnazione cautelare eventualmente proposta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 579 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)