diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 261587 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 convertito in legge n. 356 del 1992 - Possibilità di adottare il provvedimento in sede di appello - Limiti - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261587-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

In tema di misure di sicurezza patrimoniali, il giudice di appello non può disporre il sequestro e la confisca previsti dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con legge n. 356 del 1992), qualora il giudizio di primo grado si è concluso senza l'applicazione della predetta misura, e non è stata proposta impugnazione dal pubblico ministero in relazione a tale punto della decisione, in quanto, altrimenti, la misura ablatoria sarebbe disposta in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)