Sez. 6, Sentenza n. 10346 del 07/02/2008 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 239087 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Sequestro preventivo di beni funzionale alla confisca - Possibilità di adottare il provvedimento in sede di appello - Limiti - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In tema di misure di prevenzione di natura patrimoniale, il sequestro adottato ai fini della confisca obbligatoria a norma dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 è subordinato all'accertamento di merito della sproporzione dei beni rispetto ai redditi posseduti e della mancata giustificazione della loro provenienza. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso senza l'applicazione della predetta misura, al giudice d'appello non è consentito disporre il sequestro preventivo di cui all'art. 12 sexies, comma quarto, D.L. n. 306 del 1992, in quanto ciò avverrebbe in violazione del principio devolutivo e del divieto di "reformatio in peius".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)