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Sez. L, Sentenza n. 2020 del 26/03/1980 (Rv. 405655 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL LAVORATORE SUBORDINATO - IRRILEVANZA - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO DI CENTOTTANTA GIORNI AL MOMENTO DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - EMISSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'ASSICURATORE FAVOREVOLE ALL'INTERESSATO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405655-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL LAVORATORE SUBORDINATO - IRRILEVANZA - DECORSO DEL TERMINE PERENTORIO DI CENTOTTANTA GIORNI AL MOMENTO DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - EMISSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'ASSICURATORE FAVOREVOLE ALL'INTERESSATO - LEGITTIMITA.*

La norma di cui all'art 443 cod proc civ in tema di sospensione del giudizio per la presentazione del ricorso amministrativo si applica anche alle domande proposte da soggetti diversi dal lavoratore assicurato, ma tale norma non puo operare quando, al momento della prima udienza di discussione, il procedimento amministrativo non possa essere continuato per essere decorso il termine perentorio di centottanta giorni dalla data della proposizione del ricorso amministrativo, pur rimanendo la possibilita per l'istituto assicuratore di emettere egualmente un provvedimento favorevole all'interessato. (V 6032/78, mass n 395848; (V 2947/77, mass n 386493; (V 3495/76, mass n 382241).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)