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Sez. 2, Sentenza n. 7033 del 05/04/2005 (Rv. 581796 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581796-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"

La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purchè prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado. (Nella specie, relativa a controversia instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, la S.C ha tuttavia negato l'ammissibilità della domanda perché in citazione si era fatto riferimento semplicemente ad una domanda di restituzione di somme di danaro versate dal genitore al figlio, senza alcun collegamento con il rapporto che aveva dato luogo al versamento né alle ragioni della domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)