Sez. 5, Sentenza n. 10018 del 29/04/2009 (Rv. 607916 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | IRPEG - Ritardato rimborso - Interessi - Disciplina di cui alla legge n. 29 del 1961 - Applicabilità in via esaustiva - Conseguenze - Maggior danno - Risarcibilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di rimborso di credito IRPEG, si applica, quanto alla misura degli interessi spettanti sulle somme dovute in restituzione, la disciplina dettata dagli artt. 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (e succ. mod.), la quale, per il suo carattere di specialità, esclude l'applicabilità dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che il contribuente non ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dall' art. 1 della legge cit.
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)