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Sez. 5 - , Sentenza n. 18922 del 04/07/2023 (Rv. 668252 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI | Rimborso di tributi non dovuti - Maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. - Riconoscimento in via presuntiva - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2023-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668252-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI

In tema di rimborso di tributi non dovuti, la particolarità dell'obbligazione tributaria implica che il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., causato dal ritardo nel pagamento di crediti d'imposta, sia riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi

ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)