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Sez. 5, Sentenza n. 7236 del 12/05/2003 (Rv. 562904 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Tassa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese - Rimborso - Interessi - Disciplina ex artt. 1 e 5 della legge n. 29 del 1961 - Applicazione esclusiva - Conseguenze - Risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562904-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, si applica, quanto alla misura degli interessi spettanti sulle somme dovute in restituzione, la disciplina dettata, in materia di riscossione di tasse ed imposte indirette sugli affari, dagli artt. 1 e 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (e succ. mod.), la quale, per il suo carattere di specialità, esclude che possa applicarsi il disposto del secondo comma dell'art. 1224 del codice civile, con la conseguenza che il contribuente non ha diritto al risarcimento dell'eventuale danno superiore a quello ristorato dalla misura del tasso semestrale degli interessi fissata dal citato art. 1 della legge n. 29 del 1961.

Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5, Legge 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)