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Sez. L, Sentenza n. 1175 del 19/01/2009 (Rv. 606545 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Accertamento, da parte delle commissioni mediche, dell'invalidità ai fini della iscrizione negli elenchi degli invalidi civili o della cancellazione dagli stessi - Natura - Discrezionalità tecnica - Successivo provvedimento di iscrizione o di cancellazione - Competenza esclusiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Sussistenza - Conseguenze in tema di legittimazione nel giudizio di risarcimento per erronea revoca dello stato di invalidità e successivo licenziamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606545-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Alle commissioni mediche che devono compiere l'accertamento dell'invalidità civile (ai fini dell'iscrizione negli elenchi compilati per il collocamento obbligatorio, a norma della legge n. 482 del 1968 e succ. mod.) compete esclusivamente una discrezionalità tecnica e non amministrativa, ed i relativi accertamenti sanitari, che precedono l'iscrizione negli appositi elenchi o la cancellazione dagli stessi, rivestono natura di atti interni e prodromici al provvedimento definitivo di iscrizione o di cancellazione. Ne consegue che quest'ultimo è di competenza esclusiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, unico legittimato passivo nel giudizio di risarcimento dei danni per erronea revoca dello stato di invalidità civile e successivo licenziamento del lavoratore invalido. (Nella specie, la S.C., accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte di Appello che aveva, invece, ritenuto la legittimazione passiva dell'ASL, cui l'attività della Commissione sarebbe stata riferibile e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero del lavoro al risarcimento del danno).

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 15/10/1990 num. 295, Legge 05/02/1992 num. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)