diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6749 del 10/05/2002 (Rv. 554309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Accertamento, da parte delle commissioni mediche, della invalidità ai fini della iscrizione negli elenchi degli invalidi civili o della cancellazione dagli stessi - Natura - Discrezionalità tecnica - Successivo provvedimento di iscrizione o di cancellazione - Competenza esclusiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Alle commissioni mediche che devono compiere l'accertamento dell'invalidità civile (ai fini della iscrizione negli elenchi compilati per il collocamento obbligatorio, a norma della legge n. 482 del 1968, ora sostituita dalla legge n. 68 del 1999) compete esclusivamente una discrezionalità tecnica e non amministrativa; ne consegue che gli accertamenti sanitari che precedono l'iscrizione negli appositi elenchi o la cancellazione dagli stessi sono atti interni, prodromici al provvedimento definitivo di iscrizione o di cancellazione, che è di competenza esclusiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Riferimenti normativi: Legge 15/10/1990 num. 295 art. 1, Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)