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Sez. L, Sentenza n. 24210 del 30/11/2010 (Rv. 614908 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Accertamenti sanitari per lo stato di invalidità civile - Atti prodromici all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio o alla cancellazione dagli stessi - Natura - Discrezionalità tecnica - Sindacabilità da parte del giudice ordinario ai fini dell'iscrizione o del mantenimento della stessa - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Licenziamento dell'invalido, assunto obbligatoriamente dalla P.A., a seguito della cancellazione dagli appositi elenchi per revoca dello stato di invalidità - Sindacabilità del relativo accertamento sanitario ai fini della legittimità del recesso - Sussistenza - Esonero di responsabilità risarcitoria della P.A. datrice di lavoro conformatasi agli esiti dell'accertamento - Esclusione - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614908-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Gli accertamenti sanitari compiuti dalle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, che, in forza della legge 12 marzo 1999, n. 68 (e già della legge 2 aprile 1968, n. 482), precedono l'iscrizione negli appositi elenchi per il collocamento obbligatorio o la cancellazione dagli stessi, rivestono natura di atti interni e prodromici al provvedimento definitivo di iscrizione o di cancellazione e sono compiuti esclusivamente in base ad una discrezionalità tecnica e non amministrativa, risultando, quindi, sindacabili dal giudice ordinario ai fini del riconoscimento del diritto soggettivo all'iscrizione od al mantenimento della stessa. Ne consegue che, ove l'invalido sia stato assunto obbligatoriamente dalla P.A., l'accertamento sanitario al quale consegua la cancellazione dai predetti elenchi, e con essa la perdita del requisito per l'assunzione, costituisce il presupposto dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro e, quindi, la legittimità del recesso dovrà misurarsi con la fondatezza, o meno, dell'accertamento medesimo, non potendo l'amministrazione datrice di lavoro, passivamente legittimata in relazione all'azione di risarcimento del danno per erronea revoca dello stato di invalidità e successivo licenziamento, andare assolta dalla relativa responsabilità per il solo fatto di essersi conformata al giudizio della commissione medica.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)