Sez. 2, Sentenza n. 1544 del 28/01/2004 (Rv. 569758 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO | Redazione della contabilità da parte dell'amministratore - Criteri - Indicazione nominativa dei condomini morosi e degli importi dovuti - Necessità - Esclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO
In tema di modalità di redazione del rendiconto da parte dell'amministrazione del condominio, deve escludersi che la mancata, analitica indicazione dei nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e degli importi da ciascuno di essi dovuti incida sulla validità della delibera di approvazione del medesimo, non comportando siffatta omissione neppure una irregolarità formale di detta delibera, sempre che le poste attive e passive risultino correttamente iscritte nel loro importo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)