Sez. 2, Sentenza n. 1405 del 23/01/2007 (Rv. 595738 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO | Redazione della contabilità da parte dell'amministratore - Criteri - Funzione - Forme prescritte per i bilanci di società - Osservanza - Necessità - Esclusione - Riferimento al bilancio precedente - Sufficienza.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RENDICONTO
In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; nè si richiede che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare, ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa. Sono, pertanto, valide le deliberazioni assembleari con le quali si stabilisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell'esercizio precedente, in tal modo risultando determinate, per riferimento alle spese dell'anno precedente, sia la somma complessivamente stanziata, sia quella destinata alle singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall'applicazione delle tabelle millesimali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)