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Sez. 1, Sentenza n. 2822 del 17/05/1979 (Rv. 399137 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSUNZIONE DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ASSICURATO - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA RISARCIBILITA DEL DANNO - LIMITI - ECCEZIONE DI INOPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA IN RELAZIONE AD UN RISCHIO ESCLUSO - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399137-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSUNZIONE DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ASSICURATO - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DELLA RISARCIBILITA DEL DANNO - LIMITI - ECCEZIONE DI INOPERATIVITA DELLA GARANZIA ASSICURATIVA IN RELAZIONE AD UN RISCHIO ESCLUSO - PROPONIBILITA.*

L'assunzione della difesa in giudizio dell'assicurato con la piena conoscenza di tutte le modalita del fatto dannoso implica il riconoscimento da parte dell'assicuratore della risarcibilita del danno e la conseguente rinuncia tacita e inequivocabile ad eccepirne l'irrisarcibilita, salvo che non vi sia stata una riserva espressa all'atto di intervenire nel giudizio; tale rinuncia non impedisce, peraltro, all'assicuratore di eccepire l'inoperativita della garanzia assicurativa ove si tratti di rischio escluso. (V 172/67, mass n 325888; (V 1399/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)