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Sez. 1, Sentenza n. 5142 del 07/10/1982 (Rv. 423016 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSUNZIONE SENZA RISERVA, DA PARTE DELL'ASSICURATORE, DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ASSICURATO - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DEL DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E RINUNCIA IMPLICITA A DEDURNE L'INOPERATIVITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423016-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - ASSUNZIONE SENZA RISERVA, DA PARTE DELL'ASSICURATORE, DELLA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ASSICURATO - RICONOSCIMENTO IMPLICITO DEL DIRITTO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E RINUNCIA IMPLICITA A DEDURNE L'INOPERATIVITÀ - SUSSISTENZA.*

L'assunzione della difesa in giudizio dell'assicurato da parte dell'assicuratore - in quanto negozio interpretativo del contratto di Assicurazione volto a dirimere ogni incertezza nei rapporti fra le parti ed a vincolarle a considerare l'oggetto del contratto stesso così come definito - ove avvenga senza riserva e con la conoscenza delle modalità del fatto dannoso, implica il riconoscimento, da parte dell'assicuratore, del diritto alla copertura assicurativa e la connessa rinunzia a dedurne l'inoperatività. (V 473/81, mass n 410937; (V 2822/79, mass n 399137; (V 2281/76, mass n 381076; (V 2374/69, mass n 341823).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)