Sez. 3, Sentenza n. 3600 del 16/06/1984 (Rv. 435594 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA D'APPELLO AL MOMENTO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - RIFERIMENTO A DETTO MOMENTO, AI FINI DELL'APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUI CONTRATTI AGRARI EX ART. 53 LEGGE N. 203 DEL 1982.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA D'APPELLO AL MOMENTO DELLA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - RIFERIMENTO A DETTO MOMENTO, AI FINI DELL'APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO DELLA NUOVA DISCIPLINA SUI CONTRATTI AGRARI EX ART. 53 LEGGE N. 203 DEL 1982.*
Poiché per le controversie agrarie il rito del lavoro, loro applicabile, prevedendo in base al combinato disposto dell'art. 431, secondo comma, e dell'art. 438, ultima parte, cod. proc. civ. che, in grado di appello si può procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza, comporta che le sentenze di appello diventano esecutive al momento della lettura del dispositivo in udienza, con la conseguenza che a tale momento e non a quello del deposito della sentenza occorre fare riferimento ai fini dell'applicabilità di giudizi in corso della nuova disciplina sui contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982, che a norma dell'art. 53 esclude espressamente tale applicabilità qualora, sia intervenuta sentenza passata in giudicato o già esecutiva. (V 6527/79, mass n 403280; (V 3135/78, mass n 392587).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 438, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)