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Sez. L, Sentenza n. 1250 del 13/02/1985 (Rv. 439355 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - CARATTERE ASSOLUTAMENTE DISCREZIONALE - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ E DEL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - MODI.*
Stato
decisa il 1985-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439355-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO - CARATTERE ASSOLUTAMENTE DISCREZIONALE - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ E DEL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ - MODI.*

Il potere di recesso del datore di lavoro nei confronti del lavoratore assunto in prova per un periodo inferiore a sei mesi non ha carattere assolutamente discrezionale, in quanto, pur se non espressamente motivato, implica una valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore, la quale può essere contestata da quest'ultimo in Sede giudiziaria, attraverso la dimostrazione (fra l'altro) del positivo superamento dell'esperimento e dell'imputabilità del recesso ad un motivo illecito. (V 1508/84, mass n 435594; (V 3702/83, mass n 428607; (V 3335/83, mass n 428253; (V 3364/82, mass n 421342; (V 189/80, Corte costituzionale).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)