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Sez. L, Sentenza n. 4012 del 21/02/2007 (Rv. 596298 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Passaggio alla qualifica dirigenziale - Nuova assunzione - Configurabilità - Conseguenze - Blocco delle assunzioni di cui alla legge n. 448 del 2001 - Applicabilità - Rilevanza ai fini del risarcimento del danno per ritardata assunzione.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596298-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE

In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, tra le nuove assunzioni rientra anche il passaggio dall'inquadramento nelle aree funzionali alla qualifica di dirigente, che implica una novazione del rapporto di lavoro del tutto equiparato al reclutamento dall'esterno. Pertanto il "blocco delle assunzioni" imposto dall'art. 19, comma 1, l. n. 448 del 2001 è applicabile anche alla procedure concorsuali per l'assunzione di personale dirigenziale in ordine alle quali non si sia proceduto all'effettiva sottoscrizione del contratto di lavoro prima dell'entrata in vigore della legge medesima, con la conseguenza che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di assunzione ad una certa data può rilevare ai fini del risarcimento del danno, eventualmente spettante proprio perché il ritardo nell'assunzione ha determinato l'applicazione dello "jus superveniens", con l'impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 19 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)