Sez. 5, Sentenza n. 20033 del 17/10/2005 (Rv. 587096 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma primo, lett. d), del d.lgs. n. 504 del 1992 per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze - Casa sita nei pressi di una chiesa - Destinazione ad abitazione del parroco - Conseguente natura di pertinenza dell'edificio di culto - Presunzione relativa - Configurabilità - Residenza anagrafica del parroco in altro comune - Rilevanza - Esclusione - Categoria attribuita al fabbricato in sede di iscrizione in catasto - Rilevanza - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini dell'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 a favore dei fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e delle loro pertinenze, si deve presumere, in base all'"id quod plerumque accidit" - salva prova contraria, che deve essere fornita dal comune che pretenda di assoggettare l'immobile ad imposizione -, che la casa sita nei pressi di una chiesa sia destinata, quale casa canonica, ad abitazione del parroco addetto alla chiesa, e costituisca, dunque, pertinenza di questa, senza che assumano rilievo, in senso contrario, né la circostanza che il parroco abbia la residenza anagrafica in altro comune o comunque non risieda, temporaneamente, in quella casa, essendo il vincolo pertinenziale collegato ai beni e non alle persone che si trovano ad operare nei fabbricati in questione (chiesa e casa canonica); né la categoria nella quale la casa canonica risulti iscritta in catasto (nella specie, categoria A/4, corrispondente alle abitazioni di tipo popolare), giacché la situazione di fatto prevale rispetto all'accatastamento del bene.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)