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Sez. 1, Sentenza n. 11991 del 08/08/2002 (Rv. 556819 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Disciplina ex art. 5 bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992 - Soggetti già espropriati - Sentenza additiva della Corte Cost. n. 283 del 1993 - Portata - Onere dell'espropriante di effettuare l'offerta - Mancata offerta - Conseguenze - Inapplicabilità della decurtazione del 40 per cento.
Stato
decisa il 2002-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556819-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale n.283 del 1993, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, secondo comma del D.L. n.333 del 1992, convertito in legge n. 359 del 1992, concernente i criteri per la liquidazione della indennità di espropriazione, è stata introdotta, per i soggetti già espropriati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina normativa, la facoltà di sottrarsi alla prevista decurtazione del 40 per cento, attraverso l'accettazione dell'indennità calcolata alla stregua di tali nuovi criteri; ciò rende evidente che l'onere del soggetto espropriante di effettuare l'offerta dell'indennità di esproprio discende dalla legge. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che in caso di mancanza di un'offerta, non fosse applicabile all'indennità da liquidare la riduzione del 40 per cento, sul mero presupposto della mancata accettazione da parte del soggetto espropriato).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)