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Sez. 1, Sentenza n. 5821 del 11/06/1998 (Rv. 516367 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE | Art. 5 bis legge 359/92 - Mancata cessione volontaria - Decurtazione del 40% - Sentenza Corte cost. 223/93 - Giudizi in corso - Diritto di accettare l'indennità - Beneficio della mancata decurtazione - Condizioni - Nuova offerta dell'espropriante in base ai nuovi criteri - Necessità - Mancanza dell'offerta - Decurtazione - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516367-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - OFFERTA E ACCETTAZIONE

Nei giudizi in corso per la determinazione dell'indennità di esproprio, il diritto di accettarla evitando la decurtazione del 40%, previsto dall'art. 5 bis legge 359 del 1992 per effetto dalla sentenza 223/93 della Corte Costituzionale come istituto minore rispetto al diritto di cedere volontariamente il bene, presuppone che ove l'espropriante non abbia offerto l'indennità all'espropriato nel giudizio di opposizione, ovvero abbia effettuato un'offerta ritenuta inattendibile dallo stesso giudice di merito, perché irragionevolmente ma volutamente inferiore a quella determinata dal consulente tecnico d'ufficio e fatta propria nella sentenza di merito, il giudice non può decurtare l'indennità del 40%.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)