Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 19/02/1997 (Rv. 502557 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Ordine dei giornalisti - Consiglio nazionale - Delibere - Impugnazione davanti al giudice ordinario - Consiglio regionale o interregionale - Contraddittore necessario, ma senza potere di impugnazione della sentenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Avverso le deliberazioni del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti non è legittimato a proporre reclamo all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 63, legge 3 febbraio 1963, n. 69, il consiglio regionale (o interregionale) dell'ordine, stante l'inserimento, in posizione subalterna, del primo nell'ambito dell'organizzazione amministrativa che fa capo al secondo; tuttavia il consiglio regionale - essendo ad esso attribuito per legge la tenuta dell'albo e quindi l'attività di iscrizione e cancellazione così da essere destinatario delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale in materia - è contraddittore necessario, abilitato a proporre difese ed eccezioni sia nel giudizio di primo grado, in cui il potere di azione è attribuito sia al soggetto privato interessato, sia al pubblico ministero competente, sia nel giudizio di appello e di cassazione, in cui il potere di impugnazione è attribuito, oltre che allo stesso pubblico ministero ed al soggetto privato, anche al Consiglio Nazionale dell'ordine, risultato soccombente nel grado di giudizio precedente.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)