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Sez. 1, Sentenza n. 3295 del 19/03/1993 (Rv. 481487 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - In genere | Impugnante principale - Litisconsorte - Impugnazione di tipo adesivo - Proposizione - Modo e termini.
Stato
decisa il 1993-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481487-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - In genere

La proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, ivi compreso il litisconsorte che condivida la medesima posizione processuale e sostanziale dell'impugnante in via principale (e non sia conseguentemente destinatario di alcuna pretesa di quest'ultimo), l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto d'impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale (art. 333 cod. proc. civ.) e, quindi, nel caso di ricorso per cassazione, nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notificazione (artt. 370 e 371 cod. proc. civ.). Tale principio non trova limitazioni o deroghe con riguardo all'impugnazione di tipo adesivo, che venga proposta dal litisconsorte dell'impugnante principale e persegua il medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)