Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007 (Rv. 594818 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Ordinamento professionale - Deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine - Impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria - Litisconsorzio necessario tra Ordine nazionale ed Ordine regionale od interregionale - Configurabilità - Fondamento.
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Il consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti è parte necessaria nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 63-65 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista, riguardante i provvedimenti resi dal Consiglio nazionale dell'Ordine, poiché, quale organo cui la legge professionale attribuisce la tenuta dell'albo e quindi l'attività di iscrizione e cancellazione, è destinatario delle deliberazioni adottate dal predetto consiglio nazionale in materia.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)