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Sez. L, Sentenza n. 1026 del 25/01/2001 (Rv. 543445 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO | Pensione di inabilità - Requisito dell'incapacità lavorativa - Non proficuità delle attività possibili - Rilevanza - Confacenza della attività lavorativa ipotizzabile - Necessità - Fattispecie relativa a lavoratore affetto da tumore con prognosi infausta.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543445-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO

Il tenore letterale dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 non legittima un'interpretazione che ammetta alla pensione di inabilità solo i soggetti impossibilitati ad espletare qualsiasi attività lavorativa, anche non proficua, dato che, alla luce dei precetti contenuti negli artt. 1 e 38 Cost., deve ritenersi che il lavoro che non consente il conseguimento della prestazione previdenziale è quello che, espletato in attività confacenti alle attitudini dell'assicurato e non dequalificanti, abbia il requisito della remuneratività, e sia quindi idoneo ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto alla pensione di inabilità di soggetto - già espletante attività di carpentiere - che era affetto da neoplasia con prognosi infausta e aveva subito un intervento di cistectomia totale con deviazione urinaria cutanea; il giudice di merito aveva disatteso il parere del consulente tecnico, che aveva formulato un giudizio di invalidità al cento per cento, dando rilevanza alle buone condizioni generali e alla possibilità di svolgimento di attività non gravose, come quelle di custodia o di portineria).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)