Sez. L, Sentenza n. 2397 del 26/02/1993 (Rv. 481126 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di di lavoro | Riduzione - Conseguente impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa - Estremi - Parametro ex art. 36 Cost. - Rilevanza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - Capacità di guadagno, di di lavoro
L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità, deve essere intesa come impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro proficuo, idoneo ad assicurare - in relazione al parametro di cui all'art. 36 Cost.- una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)