Sez. L, Sentenza n. 9245 del 08/11/1994 (Rv. 488426 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO
L'impossibilità (assoluta e permanente) di svolgere qualsiasi attività lavorativa, prevista dall'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità, va intesa come impossibilità di svolgere (in attività confacenti alle attitudini del soggetto assicurato, non dequalificanti e non usuranti) qualsiasi lavoro proficuo, cioè idoneo ad assicurare - in relazione al parametro di cui all'art. 236 Cost. - un'esistenza libera e dignitosa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)