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Sez. L, Sentenza n. 1656 del 26/02/1985 (Rv. 439630 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - SUSSISTENZA - TITOLARI DI PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ - DIRITTO AGLI ASSEGNI PREVISTI PER IL DEFUNTO.*
Stato
decisa il 1985-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439630-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - TITOLARI DI PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI - SUSSISTENZA - TITOLARI DI PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ - DIRITTO AGLI ASSEGNI PREVISTI PER IL DEFUNTO.*

L'art. 4 del d.l. n. 30 del 1974 (quale convertito nella legge n. 114 del 1974) - in armonia con la più generale tendenza del legislatore di riconoscere il beneficio degli assegni familiari al di là dell'originario ambito limitato dal d.P.R. n. 797 del 1955 ai lavoratori dipendenti fino a comprendere anche lavoratori che non sono subordinati (coltivatori diretti, mezzadri, coloni con la legge n. 585 del 1967) o che non esplicano attività lavorativa (disoccupati, lavoratori in cassa integrazione con la legge n. 1115 del 1968) - ha introdotto tale beneficio anche per i titolari delle pensioni dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, superando in tal modo il precedente regime delle maggiorazioni della pensione, originariamente previsto dall'art. 21 della legge n. 903 del 1965 in favore dei titolari di pensione diretta con figli a carico e poi esteso ai titolari di pensioni indirette o di reversibilità dall'art. 5 della legge n. 485 del 1972. Il nuovo regime dettato dalla norma predetta (art. 4 cit.) garantisce che gli assegni familiari attribuiti con diritto proprio ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità sono gli stessi che sono stati, o sarebbero stati, corrisposti al deceduto; pertanto in particolare, come al pensionato sono riconosciuti gli assegni familiari per il figlio apprendista anche di età superiore ai diciotto anni, purché inferiore ai ventuno (art. 15 legge n. 30 cit.), analoga attribuzione deve ritenersi che spetti al coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità allorché il figlio apprendista con il compimento del diciottesimo anno abbia perso il diritto alla sua quota della pensione di reversibilità.*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 4, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 21 CORTE COST., Legge 11/08/1972 num. 485 art. 5, Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 15 CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)