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Sez. 3, Sentenza n. 1623 del 28/04/1977 (Rv. 385329 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - PUNIBILITA CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITA.*
Stato
decisa il 1977-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385329-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITA - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - PUNIBILITA CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITA.*

Quando la legge subordina la liquidazione del danno non patrimoniale alla sussistenza di un reato, si riferisce alla previsione astratta di un fatto ontologicamente qualificabile come illecito penale, indipendentemente dalla sua punibilita in concreto. Di conseguenza e risarcibile il danno non patrimoniale, quando l'autore del fatto sia penalmente non perseguibile, come nel caso di minore non imputabile. (contra 2259/74, mass n 370620; (contra 2302/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)