Sez. U, Sentenza n. 6651 del 06/12/1982 (Rv. 424286 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - PUNIBILITÀ CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) - DANNO NON PATRIMONIALE - RISARCIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN REATO - PUNIBILITÀ CONCRETA - IRRILEVANZA - REATO DI MINORE NON IMPUTABILE - IDONEITÀ.*
La risarcibilità del danno non patrimoniale, a norma dello art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, ed un reato punibile, per concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato, e sia conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale. Il suddetto danno non patrimoniale, pertanto, va riconosciuto anche con riguardo al fatto, configurabile astrattamente come reato (nella specie, omicidio colposo), che sia stato commesso da un soggetto non imputabile secondo la legge penale perché minore degli anni quattordici. (Conf 1623/77, mass n 385329; (contra 2259/74, mass n 370620; (contra 2302/65; (contra 1006/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)