Sez. L, Sentenza n. 5977 del 21/11/1984 (Rv. 437642 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DEBITO - ESTREMI - OCCULTAMENTO COMPIUTO DAGLI AUSILIARI DEL DEBITORE EX ART. 1228 COD. CIV. - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELL'INPS A RICEVERE I CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DEBITO - ESTREMI - OCCULTAMENTO COMPIUTO DAGLI AUSILIARI DEL DEBITORE EX ART. 1228 COD. CIV. - IRRILEVANZA - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DELL'INPS A RICEVERE I CONTRIBUTI ASSICURATIVI.*
L'occultamento doloso del debito, che, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ., costituisce eccezionale causa di sospensione della prescrizione, deve consistere in un comportamento (intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione) proprio del debitore, non essendo sufficiente, agli effetti della norma citata, che l'occultamento sia compiuto da soggetti del cui operato il debitore debba rispondere, a norma dell'art. 1228 cod. civ., per l'inadempimento dell'obbligazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla S.C. - aveva escluso che costituisse causa sospensiva della prescrizione del diritto dell'i.N.P.S. a percepire i contributi relativi ad un dipendente il comportamento di quest'ultimo, che, in qualità di direttore generale e legale rappresentante della società datrice di lavoro, aveva sempre provveduto di persona a sottoscrivere e a trasmettere all'ente i modelli gs2 con l'indicazione di una retribuzione inferiore a quella reale). (Conf 4629/83, mass n 429510; (Conf 6445/81, mass n 417265).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2941 com. 8, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 55
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)