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Sez. L, Sentenza n. 4629 del 08/07/1983 (Rv. 429510 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - PER OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DEBITO - COMPORTAMENTO PROPRIO DEL DEBITORE - NECESSITÀ - COMPORTAMENTO DEGLI AUSILIARI EX ART. 1228 COD. CIV. - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429510-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE - PER OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DEBITO - COMPORTAMENTO PROPRIO DEL DEBITORE - NECESSITÀ - COMPORTAMENTO DEGLI AUSILIARI EX ART. 1228 COD. CIV. - RILEVANZA - ESCLUSIONE.*

L'occultamento doloso del debito, che, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ., costituisce eccezionale causa di sospensione della prescrizione, deve consistere in un comportamento (intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione) proprio del debitore, non essendo sufficiente, agli effetti della norma citata, che l'occultamento sia compiuto da soggetti del cui operato il debitore debba rispondere, a norma dell'art. 1228 cod. civ., per l'inadempimento dell'obbligazione. (Conf 6445/81, mass n 417265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)