Sez. L, Sentenza n. 6445 del 04/12/1981 (Rv. 417265 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DEBITO - RILEVANZA - REQUISITI - OCCULTAMENTO COMPIUTO DA SOGGETTI COLLEGATI AL DEBITORE EX ART. 1228 COD. CIV. - INIDONEITÀ.*
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI - OCCULTAMENTO DOLOSO DEL DEBITO - RILEVANZA - REQUISITI - OCCULTAMENTO COMPIUTO DA SOGGETTI COLLEGATI AL DEBITORE EX ART. 1228 COD. CIV. - INIDONEITÀ.*
L'occultamento doloso del debito, che, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ., costituisce eccezionale causa di sospensione della prescrizione, deve consistere in un comportamento - commissivo od omissivo (intenzionalmente diretto ad occultare al creditore la esistenza dell'obbligazione) - proprio del debitore, non essendo sufficiente, agli effetti della norma citata, che l'occultamento sia compiuto da soggetti del cui operato il debitore debba tuttavia rispondere, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., per l'inadempimento dell'obbligazione a suo carico.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 2941 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)