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Sez. 2, Sentenza n. 126 del 09/01/2007 (Rv. 594665 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE | Consulenza tecnica di ufficio - Liquidazione degli onorari al consulente tecnico - Pluralità delle operazioni - Determinazione del compenso - Modalità.
Stato
decisa il 2007-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594665-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE

In tema di liquidazione degli onorari al consulente tecnico di ufficio, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge 8 luglio 1980 n. 319, applicabile "ratione temporis", e dell'articolo 13 delle Tabelle approvate con d.P.R. 27 luglio 1988 n.352, con riferimento alle operazioni di estimo di immobili, la pluralità delle operazioni di valutazione affidate al consulente non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso, ma rileva solo ai fini della determinazione giudiziale del compenso a percentuale, che deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di euro 516.456, 90 (1 miliardo di lire) fissato dal suddetto articolo 13.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 2 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5, DPR 27/07/1988 num. 352 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)